Art. 8.
(Relazione al Parlamento).

      1. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da lui delegato trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi del Piano tenuto conto delle relazioni presentate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 9, e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6, comma 5.